Affitti universitari: Sicet, per i 15 mila fuorisede le regole per locazioni doc
Detrazioni per proprietari e famiglie degli studenti se registrati i contratti
SICET -
Tra qualche settimana parte il nuovo anno accademico nelle città pugliesi sede di atenei (Bari, Foggia, Lecce e Taranto) dove gli studenti appena diplomati si apprestano alla ricerca di un posto letto per evitare il pendolarismo dai comuni di residenza. Il Segretario generale del Sicet Cisl di Puglia, Paolo Cicerone, osserva che i “numerosi cambiamenti di alcune norme in materia abbiano migliorato aspetti fiscali sia per i proprietari che per i condomini a patto che i contratti siano regolarmente registrati”.
Il Sicet, per questi motivi ricorda queste semplici regole:
- Il contratto di locazione va redatto sempre in forma scritta.
- La Legge 431 del 1998 ha introdotto per gli studenti universitari il contratto con una durata minima di sei mesi e un massimo di tre anni con possibilità di subentro.
- Il canone di locazione è quello stabilito tra proprietari e OO.SS. degli inquilini stipulati in comune che prevedono agevolazione fiscali sia per i proprietari che per gli studenti.
- Gli studenti potranno detrarre un 19% per canoni pagati non superiore ad € 2.633,00.
- I proprietari, se scelgono la tassazione ordinaria, il reddito percepito dall’affitto si assomma agli altri redditi e risulterà un imponibile del 66,5% dal 2013.
- Se il proprietario opta per la cedolare secca, il reddito del canone viene tassato al 15% di cui al D.L. 28 agosto 2013 sull’IMU.
- Nel contratto viene previsto un deposito cauzionale di importo da 1 a 3 mensilità produttivo degli interessi legali.
- Le spese condominiali e gli oneri accessori sono ripartiti sulla base della tabella allegata al Decreto Ministeriale sulle locazioni agevolate.
- Il canone di locazione viene aggiornato ogni anno in base all’indice ISTAT.
- Per poter usufruire della detrazione delle spese per il canone pagato dagli studenti è necessario che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 Km dalla residenza dello studente.
- La detrazione spetta anche se il canone è pagato dai genitori.
- Il contratto stipulato va registrato entro 30 giorni. Se il proprietario sceglie la tassazione ordinaria si versa una imposta di registro del 2% che verrà ripartita a metà tra le parti.
- Se si sceglie la cedolare secca per la registrazione non si dovrà pagare nulla.
- Se i contratti di locazione non vengono registrati nei termini i proprietari sono sanzionati pesantemente.
- Dal 21 giugno 2013, quando si affitta un immobile, non è più necessaria la comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza tranne che l’inquilino non sia straniero.
“No, dunque, agli affitti in nero – sottolinea Cicerone – perché non solo i proprietari possono essere sanzionati dalla legge, ma anche gli stessi studenti”. Per ogni informazione specifica sull’argomento, il Sicet Cisl ricorda che sono a disposizione gli operatori delle sedi provinciali del sindacato inquilini.